FIT TEST

Test certificato per la verifica della tenuta delle maschere APVR.

 

FIT TEST: la sicurezza su misura

Il Fit Test è la prova che serve a verificare la corretta aderenza di una maschera o respiratore (APVR) al viso del lavoratore.

Solo una maschera che sigilla efficacemente il volto può garantire la protezione reale dalle sostanze nocive presenti nell’ambiente di lavoro.

Durante il test vengono eseguite una serie di prove e movimenti (parlare, respirare, girare la testa, inclinarsi) per accertare che il facciale mantenga la tenuta in ogni condizione operativa.

Tipologie di Fit Test

Fit Test Qualitativo (QLFT)

È un test soggettivo che valuta la tenuta della maschera attraverso la percezione di una sostanza (dolce o amara) nebulizzata intorno al viso del lavoratore.
Se il soggetto non percepisce alcun sapore o odore, la maschera è considerata aderente correttamente.

Utilizzato per: semimaschere filtranti (FFP2, FFP3) e respiratori a mezza maschera.

Fit Test Quantitativo (QNFT)

Misura in modo oggettivo la quantità di particelle che penetrano all’interno della maschera tramite strumenti elettronici.
Il risultato fornisce un valore numerico chiamato Fit Factor, che deve rispettare i limiti minimi stabiliti dalla UNI 11719:2025.

Utilizzato per: semimaschere e maschere a pieno facciale.

Obbligo Normativo

In Italia, il Fit Test è obbligatorio per tutti i lavoratori che utilizzano dispositivi di protezione delle vie respiratorie (APVR) a tenuta facciale.

Il datore di lavoro deve garantire che ogni operatore sia sottoposto al test:

  • almeno una volta all’anno
  • ogni volta che cambiano le caratteristiche del volto (es. variazioni di peso, cicatrici, barba)
  • in caso di modifica del tipo o modello di maschera utilizzato.

L’obbligo deriva da:

• D.Lgs. 81/08 modificato dalla Legge 215/2021

CAPO II - USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Articolo 74 - Definizioni
1. Si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato “DPI”, qualsiasi attrezzatura destinata
ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di
minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale
scopo.
2. Non costituiscono DPI:
a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la
salute del lavoratore;
b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;
c) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio
per il mantenimento dell’ordine pubblico;
d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto;
e) i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente sportivi e non per attività lavorative;
f) i materiali per l’autodifesa o per la dissuasione;
g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.

Articolo 75 - Obbligo di uso
1. I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure
tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del
lavoro.

Articolo 76 - Requisiti dei DPI
1. I DPI devono essere conformi alle norme di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992 n. 475(N)79, e sue
successive modificazioni.
2. I DPI di cui al comma 1 devono inoltre:
a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore;
b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
d) poter essere adattati all’utilizzatore secondo le sue necessità.
3. In caso di rischi multipli che richiedono l’uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro compatibili e
tali da mantenere, anche nell’uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti.

Articolo 77 - Obblighi del datore di lavoro
1. Il datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI:
a) effettua l’analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi;
b) individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi di cui alla lettera a),
tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI;
c) valuta, sulla base delle informazioni e delle norme d’uso fornite dal fabbricante a corredo dei DPI, le
caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le raffronta con quelle individuate alla lettera b);
d) aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione.
2. Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme d’uso fornite dal fabbricante, individua le condizioni in cui un
DPI deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell’uso, in funzione di:

a) entità del rischio;
b) frequenza dell’esposizione al rischio;
c) caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore;
d) prestazioni del DPI.
3. Il datore di lavoro, sulla base delle indicazioni del decreto di cui all’articolo 79, comma 2, fornisce ai lavoratori
DPI conformi ai requisiti previsti dall’articolo 76.
4. Il datore di lavoro:
a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d’igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le
sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante;
b) provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali,
conformemente alle informazioni del fabbricante;
c) fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori;
d) destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l’uso di uno stesso DPI da parte di
più persone, prende misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari
utilizzatori;
e) informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge;
f) rende disponibile nell’azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate su ogni DPI;
g) stabilisce le procedure aziendali da seguire, al termine dell’utilizzo, per la riconsegna e il deposito dei DPI;
h) assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l’uso
corretto e l’utilizzo pratico dei DPI.
5. In ogni caso l’addestramento è indispensabile:
a) per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475(N)
, appartenga alla terza categoria;
b) per i dispositivi di protezione dell’udito.

Articolo 78 - Obblighi dei lavoratori
1. In ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 20, comma 2, lettera h), i lavoratori si sottopongono al
programma di formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro nei casi ritenuti necessari ai sensi
dell’articolo 77 commi 4, lettera h), e 5.
2. In ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 20, comma 2, lettera d), i lavoratori utilizzano i DPI messi a loro
disposizione conformemente all’informazione e alla formazione ricevute e all’addestramento eventualmente
organizzato ed espletato.
3. I lavoratori:
a) provvedono alla cura dei DPI messi a loro disposizione;
b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa.
4. Al termine dell’utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI.
5. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o
inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione.
Articolo 79 - Criteri per l’individuazione e l’uso
1. Il contenuto dell’ALLEGATO VIII, costituisce elemento di riferimento per l’applicazione di quanto previsto
all’articolo 77, commi 1 e 4.
2. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6, tenendo conto della natura,
dell’attività e dei fattori specifici di rischio sono indicati:
a) i criteri per l’individuazione e l’uso dei DPI;
b) le circostanze e le situazioni in cui, ferme restando le priorità delle misure di protezione collettiva, si rende necessario l’impiego dei DPI.
2-bis. Fino alla adozione del decreto di cui al comma 2 restano ferme le disposizioni di cui al decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale in data 2 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 1 giugno
2001.

• Norma UNI 11719:2025

L’entrata in vigore della norma UNI 11719, pubblicata nel novembre 2025, rappresenta un passaggio chiave perché introduce un approccio strutturato e sistematico alla gestione degli apparecchi di protezione delle vie respiratorie (APVR), superando una visione limitata al semplice utilizzo del dispositivo.

Questa nuova edizione sostituisce la versione del 2018 e si propone come una vera e propria guida operativa per le aziende con l’obiettivo di garantire che la scelta, l’uso, la manutenzione e la formazione legate agli APVR sia coerente con i rischi reali presenti negli ambienti di lavoro.

La UNI 11719 non è una norma facoltativa nel senso comune del termine. L’articolo 79 del D.Lgs. 81/08 richiama infatti l’obbligo di fare riferimento alla norma tecnica più aggiornata disponibile. Questo significa che, a partire dalla sua pubblicazione, la UNI 11719 diventa il riferimento principale per la corretta gestione della protezione delle vie respiratorie.

Un aspetto particolarmente rilevante è l’ampiezza del campo di applicazione. La norma, infatti, si applica a tutti i contesti lavorativi in cui è richiesta la protezione delle vie respiratorie, con poche eccezioni molto specifiche come attività subacquee, ambienti a pressione diversa da quella atmosferica, esposizione a materiali radioattivi o nanoparticelle. In pratica, non riguarda solo scenari complessi come gli spazi confinati o l’uso di autorespiratori, ma anche situazioni apparentemente semplici, come l’impiego di mascherine antipolvere FFP.

Il vero cambio di paradigma introdotto dalla UNI 11719 è il concetto di programma di protezione delle vie respiratorie. Non si parla più soltanto di scegliere una maschera o un filtro, ma di costruire un insieme coordinato di attività che includa attività come la valutazione dei rischi, la scelta del dispositivo più idoneo, le modalità di utilizzo, la manutenzione e lo stoccaggio, la formazione e l’addestramento degli operatori e il monitoraggio nel tempo dell’efficacia delle misure adottate.

Come sempre, tutto ha inizio dalla valutazione dei rischi in quanto la norma richiede un’analisi dettagliata degli agenti presenti (polveri, fumi, vapori, gas), della loro tossicità, delle concentrazioni attese e delle modalità di esposizione e, a questi elementi, affiancare fattori ambientali come temperatura, umidità, presenza di calore o rischio di atmosfere esplosive. Solo partendo da questa analisi è possibile stabilire quale tipologia di APVR utilizzare: filtrante o isolante, una semimaschera o un pieno facciale, e definire il livello di protezione necessario.

Un altro pilastro della UNI 11719 è l’importanza attribuita alla prova di adattabilità, comunemente nota come fit test. La norma ribadisce che non è sufficiente affidarsi al fattore di protezione dichiarato dal produttore: occorre verificare che il dispositivo sia effettivamente adatto al volto dell’operatore. Il fit test consente quindi di accertare che il facciale garantisca una tenuta adeguata e che il livello di protezione atteso sia realmente raggiungibile. In assenza di questa verifica, non è possibile assicurare l’efficacia dell’APVR.

La nuova UNI 11719 non va letta come un adempimento isolato, ma come parte integrante del sistema di prevenzione aziendale e segna un’evoluzione importante nel modo di affrontare la protezione delle vie respiratorie. L’obiettivo non è complicare la gestione della sicurezza, ma renderla più consapevole, strutturata ed efficace. Per le aziende significa investire in organizzazione, formazione e competenze, ma anche ridurre il rischio di esposizioni inefficacemente protette

Perché il Fit Test è fondamentale

Un dispositivo anche certificato e di alta qualità non protegge se non aderisce perfettamente al viso.
Il Fit Test garantisce:

  • sicurezza effettiva dell’operatore
  • conformità legale per il datore di lavoro
  • riduzione del rischio di esposizione a polveri, gas e vapori pericolosi
  • maggiore comfort e fiducia nell’uso dei DPI respiratori.

I nostri servizi

Eseguiamo Fit Test qualitativi e quantitativi in conformità alla norma UNI 11719:2025, su:

Semimaschere filtranti (FFP2, FFP3)
Semimaschere con filtri intercambiabili
Maschere intere a tenuta

Offriamo anche:

Formazione sull’uso corretto dei DPI respiratori
Report tecnico individuale conforme ai requisiti normativi
Programmazione annuale dei test per le aziende.

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